Caselle contro Leini, Mappano e le 90 “Giornate” contese

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La cascina Badaria e le 90 giornate oggi

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Negli archivi comunali, una parte importante della documentazione riguarda gli atti delle liti che nei secoli le comunità avevano con i cittadini o i paesi confinanti.

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Confini e diritti di proprietà, uso delle acque e debiti non pagati sono tra le cause più frequenti di queste liti; anche Caselle non era da meno, visti gli oltre cinquanta faldoni presenti nell’archivio storico, che trattano liti tra il XVII e XIX secolo, alcune delle quali perduranti anche più di cento anni.

Per le ricerche storiche questi documenti sono molto importanti, non solo per le notizie riguardanti direttamente la causa, ma soprattutto per le notizie indirette ricavate dalle varie testimonianze, dalle visite, dai testimoniali di stato, e dalle varie citazioni dei  documenti più antichi, anche medievali, a cui spesso si risaliva per affermare i propri diritti e che oggi spesso sono scomparsi.

Una vera fonte di notizie, delle più disparate, che permettono di ricostruire il territorio anche per quanto non riguarda strettamente la causa; ad esempio, nel nostro caso, la lunga serie di testimonianze seicentesche sull’uso del pascolo comune, dove le singole persone dicevano quale cascina affittavano e che animali avevano, permettono di sapere non solo i proprietari, ma anche chi veramente coltivava il territorio mappanese.

Fra le varie liti, diverse riguardano il possesso dei territori a confine, contesi fra le rispettive comunità di San Maurizio, Robassomero, o, come quella qui presa in esame,  Leinì, che ha visto per quasi un secolo contendersi con Caselle novanta “giornate” di terra nella zona del Mappano.

La tenuta delle novanta giornate ormai messa a coltura con la cascina Badaria nel catasto del 1746

In realtà la disputa era duplice, ma ad un certo punto i due problemi si sono sovrapposti diventando un’unica causa. Ricostruirne le vicende non è facile, vista la notevole mole di documenti che per quasi un secolo i due Comuni hanno prodotto  dicendo sempre uno il contrario dell’altro, oltre al fatto che molti documenti sono oggi difficilmente leggibili e alcuni andati dispersi.

LA STRADA DUCALE PER TORINO

La prima vicenda riguardava la strada che da Leinì portava a Torino, nel tratto che attraversava il territorio casellese, dove entrambe le comunità si rimpallavano l’obbligo della sua manutenzione.

Questa causa venne iniziata quando nell’agosto del 1688 l’Intendente Generale delle strade Petrine (così era definito il funzionario che si occupava delle strade pubbliche nella provincia) comandò alla comunità di Caselle di fare riparare detta strada “dal tenimento delle Novanta Giornate, fino alla Cascina del Colombaro a confine con Borgaro”.

Caselle si oppose perché sosteneva che la strada era a servizio del Comune di Leinì, in quanto i casellesi per andare a Torino utilizzavano un’altra strada, e che da sempre la manutenzione toccava a loro.

Leinì ovviamente non era d’accordo e a suo favore portò, nel corso di alcuni anni, tutta una lunga serie di testimonianze, che attestavano che Leinì riparava la strada fino al confine, mentre dopo se ne occupava Caselle.

Ad esempio si riporta integralmente la testimonianza di Tomaso Maria e di Giovanni Domenico Bino che così attestavano:

“L’anno del Signore mille sei cento ottanta otto, et alli dieci nove del mese di novembre in Leyni avanti noi Gaspare Mezaro Ducal nodaro Collegiato del presente luogo et alla presenza delli infrascritti personalmente constituito n. di Leyni li quali alla semplice richiesta dell’illustre Comunità di Leyni presente et accettante per essa m. Francesco Matta sindico della medesima luoro giuramento mediante prestato toccate corporalmente le scritture nelle mani resose in parola di verità hanno detto et attestato sapper et esser vero quanto segue: noi sovra nominati deponiamo, et attestiamo haver da anni trenta in qua veduto che la Comunità di Leyni ha sempre fatto accomodare et acconciare la strada ducale che conduce dal presente luogo alla Città di Torino sino per tutto le novanta giornate et direi sino alla Cassina del Collombaro ove termina il finaggio di Caselle esser parimente stata accomodata dalla Comunità et huomini di Caselle per tanto quanto s’estende da dette novanta giornate sino alla detta Cassina del Collombaro finaggio suddetto di Caselle et questo sapperlo per haver da detti trenta anni in qua sempre passato per detta strada andando e venendo da Lusiglie alla Città di Torino la dove passavamo con bestie cariche e non cariche quasi tutte le settimane, et qualche settimana due volte et qualche altra una, et vedevo li lavoranti di dette Comunità a travagliare ogni d’una per tanto quanto s’estendono li loro finaggi cioè quelli di Leyni per sino tutte le novanta giornate, et quelli di caselle da dette novanta giornate sino alla Cassina del Collombaro, et questo anche per la longa pratica che avevamo di detta strada di Torino come abbiamo sovra attestato et non potrebbe esser altrimenti”.

Di contro Caselle portò anch’essa tutta una serie di testimonianze che provavano che  la comunità di Leinì aveva sempre fatto riparare detta strada “fino alla Cascina del Colombaro”.

A favore di Caselle deponevano anche i libri dei conti, che fin dalla fine del ‘500 non riportavano alcun pagamento per la riparazione di detta strada.

la sentenza del 1612

Alla fine Caselle riuscì a produrre una sentenza arbitrale tra la Comunità di Caselle e quella di Leinì promossa dal Senatore Fanzone il 7 dicembre 1612, probabilmente in seguito ad un’altra lite, dove le parti definirono “… doppo laver concertato molte volte del detto negotio con molte risposte, et repliche la pronuntiatio et dichiara che la Comunità, et houmini di Leyni restino obbligati da lor avanti, et per l’avvenire a far le reparazioni della strada con fossi, ponti et altre cose necessarie qual va da Leyni a Torino nelli lochi contenziosi quali sono dalla mira della pista del sig. di Druent sino alla mira del Colombaro altre volte dell’Argentero, et hora del sig. Antonio Rosso di Gassino, tanto quanto dura detta strada et si estende il finaggio di Caselle, et restava assolta la Comunità di Caselle di concorrer a tali spese …”.

Ovviamente Leinì ricorse ritenendo tale sentenza ingiusta e lesiva della comunità di Leynì, e sostenendo che, se anche fosse vero, questo obbligo avrebbe dovuto essere rescisso.

Dagli atti di questa causa sembra di capire, anche se in modo non certo, che questa diatriba si fosse originata già nel XVI secolo, quando l’antica strada che da Leinì portava a Torino percorreva un altro tragitto più tortuoso e lungo, probabilmente lungo il confine tra Caselle e Settimo, in zona decisamente più acquitrinosa e ad un certo punto diventata impraticabile.

A quei tempi la Comunità di Caselle permise ai leinicesi di passare sul proprio territorio, però con obbligo di mantenerlo a loro spese, oltre alla cessione del sito della vecchia strada insieme all’antico pascolo detto delle 90 giornate.

IL TENIMENTO DELLE 90 GIORNATE

Proprio l’incertezza di questi antichi accordi portò all’altra causa per il possesso del pascolo delle 90 giornate: con numerosi atti prodotti tra il 1668 ed il 1713, entrambi i Comuni ne rivendicavano la proprietà.

La comunità di Caselle, per rivendicare i propri diritti, presentò “l’istrumento di terminazione e divisione de territori” del 23/1/1354 dove riteneva che il terreno fosse nel proprio comune, ma anche Leinì sosteneva che secondo questo atto il tenimento fosse invece nel suo “finaggio”.

In effetti l’atto trecentesco riporta tutto il confinamento eseguito, descrivendo tutti i “termini” piantati, ma la difficoltà dopo alcuni secoli era proprio nel ritrovare sul posto questi punti, ed in particolare il problema era definire la posizione di quello che nel documento era il terzo termine piantato, chiamato “il guado delle vacche”.

Secondo Leinì questo guado non poteva essere altrove se non dove “l’acque o sia il rittano risvolta da notte a mezzogiorno dove si è poi fabricato il Ponte che si chiama della Rosa”, provando che il territorio era sotto il suo comune.

Questo antico atto è interessante perché riporta che anticamente Caselle aveva un possedimento di uso comune chiamato la Palude ossia Fango, “…dal quale poco o nulla godevano, et potevano goder, et percepire frutti, salvo potessero con bealere e rogge e fossi quello far scolare…”.

L’atto di terminazione venne eseguito proprio perché Caselle voleva far scolare l’acqua stagnante di questa palude verso Leinì, e questo ingarbugliava nuovamente le cose, perché Leinì a quel punto sostenne che se le “Novanta giornate” erano del Comune di Caselle, non aveva bisogno di passare sopra Leinì per far scolare le acque del Fango.

Vennero prodotte anche numerose testimonianze di pastori e contadini di Leinì che regolarmente portavano al pascolo il loro bestiame nel detto tenimento, dicendo che da molti decenni lo utilizzavano senza che Caselle lo impedisse.

Ma Caselle a sua volta ribatteva presentando più di trenta testimoni “forestieri e disinteressati” che dichiararono che la Comunità di Caselle possedeva il tenimento da tempo immemorabile, oltre a tutte le testimonianze dei “particolari” di Caselle che pascolavano le proprie bestie sul terreno.

Testimonianze che Leinì considerava equivoche perché, anche se i particolari casellesi utilizzavano il pascolo di detto tenimento, non per questo secondo loro la proprietà spettava a Caselle.

Caselle così produsse anche i contratti di affitto di questa tenuta dal 1673 sino a tutto il 1697 in cui espressamente si citava il “Tenimento detto delle “Novanta giornate” proprio della detta Comunità di Caselle”, così come l’ordinato[1] dell’11/5/1698 in cui si deliberava di affittare questa tenuta a Francesco Castagnole per nove anni, “con proibizione a margari e forestieri di pascolare, salvo con licenza del detto affittavolo sotto le pene definite dai bandi campestri”.

In effetti dagli atti risulta che molti “particolari” di Leinì portavano al pascolo i loro animali, ma pagando all’ affittuario della tenuta un tanto a bestia pascolata, come molti di loro avevano ammesso.

Il catasto del 1691

Caselle portò come prova anche il catasto del 1691, dove al registro dei beni comuni della Comunità di Caselle si legge: “Primo ove si dice novanta giornate, Comune [2] coerente a mattina e notte le fini di Leinì, a nona la straiassa[3] di detta Comunità, a sera la via pubblica di Leinì, a nona sig. Conte Claretto per il prato della Rosa incluso la straiassa, giornate novanta tavole settantadue”. Leinì, al contrario, in tutto il corso della causa, non portò mai le prove che nei suoi catasti la proprietà fosse sua o del suo territorio.

Dopo decenni di liti per “sopire detta pendenza”, come detto negli atti, il 27 febbraio 1715 venne stipulata una transazione con la quale la Comunità di Leinì rinunciò al possesso del tenimento di pascolo delle novanta giornate, a cui seguì un’ordinanza Senatoria del 12 aprile 1715 a favore della Comunità di Caselle, che inibiva ogni molestia nel possesso del territorio, sebbene si dovesse procedere ad un sopralluogo per riconoscere se detto tenimento era incluso nel territorio di Leinì o in quello di Caselle.

Ma questa ricognizione, a cui Leinì doveva portare nuove prove per dimostrare che il territorio era sul suo Comune, non venne fatta, rendendo praticamente inutile l’atto di transazione.

In ogni caso il possesso era stato definitivamente assegnato a Caselle, che negli anni successivi mise la tenuta a pubblico incanto per la vendita, con la condizione di metterla a coltura e costruirvi una cascina.

Venne così deliberata la vendita al Signor Antonio Quadro, e da questo venne  dismesso all’avvocato Giovanni Rollando Vercelino, il quale a sua volta lo cedette ai sacerdoti Don Pietro Michele Maffei e Don Giovanni Michele Bonfiglio entrambi di Leinì, con atto di compravendita del 24 giugno 1726.

La cascina Badaria e le 90 giornate oggi

Questi ultimi misero a coltura l’antico pascolo in parte gerbido, costruendo dentro la proprietà, ai margini della strada per Torino una cascina, quella che in seguito venne chiamata la Badaria, o delle Novanta giornate, la cui storia verrà trattata in un prossimo articolo.

In seguito alla vendita Leinì riprese le sue pretese, continuando a sostenere che, anche se nel passato il tenimento era stato ceduto a Caselle per il permesso del passaggio della nuova strada, la giurisdizione territoriale spettava sempre a loro.

La Comunità di Leinì intentò causa anche ai nuovi acquirenti, i predetti Don Maffei e Bonfiglio, affinché detti sacerdoti non potessero godere dell’acqua che utilizzavano per l’irrigazione dei terreni della cascina, perché il fosso passava sopra il territorio di Leinì, ed i suddetti per far arrivare l’acqua per irrigare i loro beni avevano “intaccato” il territorio di Leinì del confinante tenimento di proprietà comunale, detto il Pascolo di Leinì, o anche il Pascolo de Fanghi.

Infatti, durante i sopralluoghi si era trovata una grossa pietra in parte fuori terra, sulla sponda destra del fosso suddetto, dalla parte della proprietà detta delle novanta giornate,  distante un “palmo” circa dalla sponda stessa, e quasi tutta scoperta dalla parte del fosso, dentro la riva.

Scavando intorno a questa pietra, questa era descritta come “ …pietra mina e griggia, alta oncie sedici, larga oncie dodici e di grossezza oncie 9; fatta scoprire si sono trovati due pezzi di pietra mina spezzati d’insieme che giudica l’esperto essere un termine munito di due valentie…”[4].

Questo dimostrava che senza dubbio questa pietra era un termine di divisione dei suddetti Comuni, e che il fosso era tutto sotto il territorio di Leinì.

Continuando le discussioni, il Senato a questo punto ordinò alle parti di eseguire a spese comuni il confinamento previsto nella transazione del 1715, al fine di poter definire se le novanta giornate erano nel Comune di Leinì o Caselle, confinamento avvenuto finalmente il 21 giugno 1731.

A seguito di questo confinamento il Senato poté finalmente mettere fine alla disputa, con una sentenza che, ricusando tutte le pretese di Leinì, dava ragione a Caselle sia riguardo la manutenzione della strada, sia riguardo la proprietà delle novanta giornate.

La strada ducale nel tracciato seicentesco e la rettifica avvenuta alla fine del 700

Cause come queste erano molto comuni nel ‘600 e ‘700, questo perché i confini comunali definiti nel Medioevo avevano spesso come linee di riferimento dei corsi d’acqua o strade che nel tempo potevano cambiare percorso, o non essere univoci, come ad esempio era successo anche tra Balangero e Coassolo. In questo caso un editto del 1392 prevedeva come confine il Rio Banna, che scendeva dalla montagna della Forcola; peccato però che in seguito le due Comunità litigarono per quasi tre secoli per definire quale, tra i vari rivi che scendevano dalla montagna e che confluivano tutti nel Banna, fosse quello veramente di confine.


[1] – gli ordinati erano l’equivalente delle attuali delibere comunali.

[2] – Per Comune si intendeva terreno di uso comune.

[3] – Probabilmente la Straiassa, che correva lungo il confine, era proprio l’antica strada che da Leinì portava a Torino.

[4] – ancora oggi le norme prevedono che una pietra posata come termine di confine debba avere delle caratteristiche particolari e che alla sua base devono essere posate, sui due lati opposti di proprietà, le due parti di una pietra spezzata al fine di dimostrare che quella pietra non è li per caso.

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