Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Penale, sezione III, n. 16141/2023) ha stabilito che l’obbligo di demolizione di una costruzione abusiva si trasmette anche “iure hereditatis” (ossia, in via ereditaria).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento che ha confermato l’obbligo di procedere alla demolizione di un immobile abusivo rivolto agli eredi di coloro che erano stati precedentemente condannati (con sentenza passata in giudicato) per abuso edilizio.
La tesi dei ricorrenti poggia sull’assunto che gli eredi non abbiano nei fatti acquistato l’immobile abusivo in via ereditaria (come invece ritenuto dal giudice di prime cure), poiché il medesimo edificio, non risultando inserito nei pubblici registri immobiliari, non poteva essere acquistato o ereditato mortis causa.
Con la sentenza citata in apertura, i giudici della Suprema Corte, smentendo l’impostazione dei ricorrenti (in base alla quale l’immobile, in quanto abusivo, sarebbe “sconosciuto” e quindi non suscettibile di trasmissione ereditaria) hanno sancito, per converso, che non si è in presenza di un “immobile fantasma, ma di una cosa già oggetto di diritto di proprietà con le dimensioni ben descritte nell’imputazione della sentenza” e, conseguentemente, il primo giudice ben ha fatto – sempre secondo la Cassazione – a ritenere che il suddetto immobile abusivo rientrasse nell’asse ereditario dei ricorrenti.
Nel ribadire tale assunto, la Suprema Corte ha fissato il principio di diritto secondo il quale “l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, anche nell’ipotesi di acquisto dell’immobile per successione a causa di morte, conserva la sua efficacia nei confronti dell’erede del condannato, stante la preminenza dell’interesse paesaggistico e urbanistico, alla cui tutela è preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale, rispetto a quello privatistico, alla conservazione del manufatto, dell’avente causa del condannato”.
Del resto, già in passato la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Civili (sentenza n. 25021 del 7 ottobre 2019), aveva stabilito che “l’immobile abusivo oggetto di demolizione è parte dell’asse ereditario, si trasmette agli eredi e su di esso si forma la comunione ereditaria, salvo il caso della rinuncia”.
Come rammentato dalla stessa sentenza, mentre le sanzioni penali sono “personali”, e quindi non possono trasmettersi in via ereditaria, le sanzioni amministrative e civili, invece, hanno carattere “ambulatorio” e valgono anche nei confronti degli eredi dell’autore dell’abuso.
Appare quindi evidente come, qualora l’erede accetti un’eredità nella quale rientri un immobile abusivo che sia stato attinto da un’ingiunzione di demolizione, sullo stesso erede graverà anche l’obbligo di adempiere a tale demolizione. L’unico rimedio per esimersi eventualmente dall’obbligo in parola sarà la rinuncia a monte dell’eredità.
A conti fatti: “Pensé bin prima d’aceté n’ardità!”
Abusi edilizi: eredi e obbligo di demolizione trasmissibile
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