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Comune di Caselle Torinese
domenica, Ottobre 13, 2024

    Strada privata dissestata: il Comune deve rispondere?

    Avvocato Simone TapperoBuon Anno a tutti i lettori!
    Inauguriamo il 2024 affrontando un tema che è stato trattato dalla pronuncia n. 16270/23 emessa dalla Corte di Cassazione, sezione terza civile.
    Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dovuto chiarire le responsabilità derivanti dalla caduta di un motociclista occorsa su un tratto stradale di proprietà privata, risultato totalmente dissestato.
    Chiamato a rispondere dal danneggiato per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, il Comune si è difeso adducendo di non essere proprietario di quel tratto di strada e sostenendo che, di conseguenza, la cura e manutenzione derivanti dalla custodia del bene ex art. 2051 c.c. sono di competenza del proprietario della strada, nella fattispecie un consorzio.
    In primo grado, il Tribunale ha dato credito a tale linea difensiva, ma la Corte d’Appello ha poi successivamente disatteso la pronuncia del giudice di prime cure, rilevando la sussistenza di un concorso di colpa tra il proprietario del tratto stradale ed il Comune.
    Sul ricorso per cassazione presentato dal Comune avverso la pronuncia di secondo grado, si è dunque espresso il Supremo Collegio, muovendo anzitutto dal principio in base al quale, a prescindere dal fatto che la strada sia o meno di proprietà privata, la manutenzione e la cura della segnaletica restano in ogni caso sempre di competenza anche del Comune, che non perde la sua funzione di custode nemmeno in presenza di un proprietario privato.
    Sicché, con la sentenza in esame, viene stabilito e ribadito che anche le strade vicinali sono sotto la custodia del Comune, in quanto innegabilmente adibite al pubblico transito; la connotazione di strada privata, in tali casi, non fa venir meno l’obbligo di custodia in capo al Comune, né può determinare un’esclusione di responsabilità in ipotesi di sinistri stradali generati dalla carenza di manutenzione del tratto stradale.
    La Cassazione conferma quindi la lettura data dalla Corte d’Appello, respingendo il ricorso del Comune e statuendo che la responsabilità del medesimo concorre con quella del privato proprietario della strada.
    Dal testo del provvedimento, si evince che la legittimazione passiva del Comune è fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada. Difatti, anche le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico.
    “Prevension e manutension”

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