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mercoledì, Ottobre 16, 2024

    Responsabilità civile automobilistica

    La circolazione di veicoli su aree equiparate alle strade di uso pubblico, ai fini della copertura assicurativa con azione diretta, si configura anche in luogo privato, laddove l’utilizzo del veicolo sia "conforme alla sua funzione abituale". “Asiguresi d'eser asigurà”...

    La circolazione di veicoli su aree equiparate alle strade di uso pubblico, ai fini della copertura assicurativa con azione diretta, si configura anche in luogo privato, laddove l’utilizzo del veicolo sia “conforme alla sua funzione abituale”.
    Questa l’interpretazione costituzionalmente orientata e conforme al diritto dell’Unione europea dell’articolo 122 cda.
    Nel concetto di circolazione stradale, di cui all’art. 2054 c.c., è ricompresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni di partenza e fermata del veicolo, sia infine a tutte le operazioni che è destinato a compiere e per il quale può circolare nelle strade.
    Risulta quindi indifferente l’uso che si faccia del veicolo, purché esso rientri tra quelli che lo stesso può avere (Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili, sentenza n. 21983 del 30/07/2021)
    La sezione terza civile della Suprema Corte ha rimesso al primo presidente il seguente quesito, per l’assegnazione alle Sezioni Unite:
    “Se l’art. 122 cda debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.
    Le Sezioni Unite hanno sciolto il quesito in senso affermativo.
    Invero, è stato fissato il principio di diritto in base al quale “la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata”.
    L’operatività della garanzia per r.c.a. è legata alle funzionalità del veicolo, risultando invece del tutto indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempre che “esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo”.
    La r.c.a. non copre l’assicurato solamente nelle ipotesi di utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione di cui all’art. 2054 c.c., non aventi cioè uno specifico collegamento tra le funzioni del veicolo con il codice della strada, per esempio:
    scontro tra autovettura e sciatore su pista da sci (mezzo non disciplinato dal c.d.s.);
    veicolo utilizzato come arma per investire e uccidere persone (utilizzo anomalo).
    “Asiguresi d’eser asigurà”…

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