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giovedì, Maggio 16, 2024

    La responsabilità professionale in ambito sanitario

    Il medico, nell'esercizio della propria professione, può essere chiamato a rispondere, in base al nostro ordinamento, sia per responsabilità civile, alla quale consegue un risarcimento del danno, sia per responsabilità penale, cui invece sono correlate sanzioni di natura pecuniaria o detentiva.

    Il medico, nell’esercizio della propria professione, può essere chiamato a rispondere, in base al nostro ordinamento, sia per responsabilità civile, alla quale consegue un risarcimento del danno, sia per responsabilità penale, cui invece sono correlate sanzioni di natura pecuniaria o detentiva.
    La responsabilità civile sussiste in tutti i casi di violazione delle norme contrattualmente pattuite dalle parti, di tal che, la parte che abbia violato il contratto sarà obbligata a risarcire il danno.
    La responsabilità penale (che è sempre personale), invece, deriva dalla commissione di un reato e viene quindi trattata secondo le disposizioni del codice penale vigente, potendo determinare per l’autore del fatto sanzioni in denaro o detentive.
    Il principale discrimine, dal punto di vista probatorio, sarà l’avere (o meno) il medico seguito -nel proprio agire- le linee guida approvate dalla comunità scientifica e pubblicate dal Ministero della Salute o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, nonché l’aver acquisito il consenso del paziente (cd. consenso informato) in relazione al trattamento sanitario, così da renderlo edotto circa i rischi correlati all’intervento.
    In particolare, la materia è oggi regolata dalla cd. Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017), che ha superato le incertezze causate dalla precedente normativa (Legge Balduzzi), stabilendo in maniera tombale e definitiva che la responsabilità della quale è chiamato a rispondere il medico per il proprio operato è di natura extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c. (art. 7, L. Gelli-Bianco).
    La stessa legge, nel medesimo articolo, ha sancito altresì che la responsabilità contrattuale grava invece sulla struttura sanitaria, che sarà chiamata a rispondere ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.
    Pertanto, se sotto la vigenza della Legge Balduzzi il paziente danneggiato poteva agire cumulativamente nei confronti del medico in via contrattuale, per l’esistenza del contatto sociale medico-paziente, ed in via extracontrattuale, per il risarcimento del danno, con la Legge Gelli-Bianco, invece, è stata tracciata una linea di confine netta, che preclude tale possibilità.
    Nondimeno, il sanitario potrà essere chiamato a rispondere penalmente in caso di lesioni provocate al paziente o di omicidio colposo, ai sensi dell’art. 590-sexies c.p., salvo che riesca a fornire la prova di essersi attenuto, nel caso concreto, alle linee guida della comunità scientifica sopra richiamate.
    La responsabilità del medico deriva quindi dall’illecita condotta, commissiva od omissiva, posta in essere nell’esercizio della propria professione, dalla quale siano derivate conseguenze dannose per il paziente. L’elemento probatorio dirimente sarà rappresentato dal nesso di causalità tra la condotta del medico ed il danno provocato al paziente.
    La colpa che viene generalmente ascritta al medico può estrinsecarsi in una negligenza, un’imprudenza o un’imperizia, salvo la colpa specifica derivante dall’inosservanza di norme di legge. Nella valutazione del danno derivante da malasanità, il giudice dovrà quindi tenere conto della condotta posta in essere dal sanitario, del fatto che quella condotta sia stata o meno conforme alle indicazioni approvate dalla comunità scientifica e che la stessa sia stata causa diretta del danno derivato al paziente (nesso di causalità).
    “Ogni mesté so fastidi”

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