Con ordinanza n. 24872 del 21/08/2023, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha stabilito, in relazione ai contratti di vendita, quale sia il tipo di responsabilità nella quale incorre il venditore per i vizi della cosa venduta, distinguendo in particolare il danno contrattuale da quello extracontrattuale.
Si inizi col dire che il codice civile definisce i vizi della cosa venduta, all’art. 1490, come qualsiasi anomalia o difetto che renda la medesima inidonea all’uso a cui è destinata o che ne diminuisca in modo apprezzabile il valore.
Il secondo comma dello stesso articolo dispone altresì che la garanzia può essere esclusa o limitata su accordo delle parti, salvo che il venditore, in mala fede, abbia taciuto al compratore i vizi della cosa.
La tutela che l’ordinamento ha approntato in favore del compratore in tali casi può essere duplice: si potrà richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
Venendo quindi alla pronuncia della Suprema Corte, quest’ultima ha stabilito che in caso di inadempimento da parte del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento (derivante quindi dalla violazione degli accordi contrattuali), è configurabile anche una responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest’ultimo sorti al di fuori del contratto, ma che hanno la connotazione di diritti assoluti (per esempio, il danno all’immagine che può derivare al compratore).
Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto la sussistenza della responsabilità extracontrattuale in capo ad una società venditrice di farina viziata nei confronti di altra società acquirente e produttrice di prodotti alimentari, atteso che a quest’ultima sarebbe derivato del discredito dinanzi ai propri clienti a causa dell’acquisto di quel prodotto, pur rappresentando tale circostanza un inadempimento contrattuale del venditore.
Diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, si resta nell’ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni, alle quali si è accennato, sono soggette a prescrizione annuale.
In ogni caso, il venditore è tenuto al risarcimento del danno cagionato e, in caso di risoluzione del contratto, deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese sostenute per l’acquisto. Il compratore, a sua volta, sarà tenuto alla restituzione della cosa viziata, qualora non sia perita in conseguenza dei vizi.
“Vardè bin lon che cati”