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sabato, Luglio 27, 2024

    E se manca l’abitabilità?

    Nuove norme regolano gli acquisti

    notaioSe manca l’abitabilità ed il Notaio non informa adeguatamente la parte acquirente in merito a tale circostanza, incorre in responsabilità ed è tenuto a risarcire i danni all’acquirente. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza 10296 del 2012; la Suprema Corte fonda la responsabilità del professionista, sull’omissione di informazione e, dunque, della mancata conseguente percezione da parte del compratore in merito alla circostanza.

    Il nudo proprietario confinante non ha diritto ad esercitare la prelazione agraria e, di riflesso, nemmeno il conseguente riscatto. La legge parla di “proprietario confinante”; sul punto la Corte di Cassazione ha deciso con sentenza numero 6904 del 7 aprile 2015.

    Cassazione, sentenza 26 settembre 2017, n. 22363, sez. II civile – VENDITA – Indicazione nel contratto di cessione con le servitù attive e passive – Sul punto la Corte di Cassazione ha deciso che è la responsabilità del venditore, ai sensi dell’art. 1489 c.c. (Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi), è esclusa solo nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza della servitù gravante sulla cosa, presumendosi che egli l’abbia accettata con tale peso, ovvero qualora si tratti di oneri e diritti apparenti, che risultino cioè da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Il compratore, se aveva la possibilità di esaminare la cosa prima dell’acquisto, ove abbia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile, deve subire le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità. Altrettanto può valere, ai fini della opponibilità, soltanto se il titolo costitutivo di una servitù o altro onere è trascritto o in qualche modo menzionato o richiamato inequivocabilmente nell’atto di trasferimento. A tal proposito, la clausola relativa alla vendita con incluse le servitù passive inerenti un complesso immobiliare, è priva di valore se, nella sostanza, non permette alle parti di conoscere l’effettivo stato delle cose.

    Cassazione, sentenza 27 settembre 2017, n. 22602, sez. I civile – PERSONA FISICA – Amministrazione di sostegno – Assoggettamento dell’interessato – Contro la sua volontà – Sul punto la Corte di Cassazione ha deciso che, in tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l’interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell’amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in forma spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall’interessato con delle procure speciali ovvero generali), il giudice non può imporre nulla. Al beneficiario, pertanto, non possono essere imposte le misure restrittive della sua libera autodeterminazione, ove difetti il rischio di un’adeguata tutela. Ciò violerebbe i diritti fondamentali della persona, di quello dell’autodeterminazione, e della dignità personale dell’interessato.

    Cassazione, sentenza 28 settembre 2017, n. 22708, sez. II civile – CONTRATTI – VENDITA – Vendita immobiliare – Contratto preliminare – Irregolarità urbanistiche – Sul punto la Corte di Cassazione ha deciso quanto segue. La sanzione della nullità prevista dall’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. mod., con riferimento ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi, dunque con solo riguardo alle compravendite, alle permute, e ad atti con medesimi effetti. Non si applica, invece, con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita (compromesso); in questi casi, infatti, ci deve essere la necessaria ed opportuna informazione al promissario acquirente ma, in fase di compravendita, o comunque al momento del trasferimento del diritto di proprietà, l’immobile deve essere regolare da un punto di vista edilizio ed urbanistico.

    Gabriele Naddeo, notaio in Caselle

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    Elis Calegari
    Elis Calegari
    Elis Calegari è nato a Caselle Torinese il 24 dicembre del 1952. Ha contribuito a fondare " Cose Nostre", firmandolo sin dal suo primo numero, nel marzo del '72, e, coronando un sogno, diventandone direttore responsabile nel novembre del 2004. Iscritto all' Ordine dei Giornalisti dal 1989, scrive di tennis e sport da sempre. Nel corso della sua carriera giornalistica, dopo essere stato collaboratore di prestigiose testate quali “Match Ball” e “Il Tennis Italiano”, ha creato e diretto “Nuovo Tennis” e “ 0/15 Tennis Magazine”, seguendo per più di un ventennio i più importanti appuntamenti del massimo circuito tennistico mondiale: Wimbledon, Roland Garros, il torneo di Montecarlo, le ATP Finals a Francoforte, svariati match di Coppa Davis, e gli Internazionali d'Italia per molte edizioni. “ Nuovo Tennis” e la collaborazione con altra testate gli hanno offerto la possibilità di intervistare e conoscere in modo esclusivo molti dei più grandi tennisti della storia e parecchi campioni olimpionici azzurri. È tra gli autori di due fortunati libri: “ Un marciapiede per Torino” e “Il Tennis”.

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