Nuovi quesiti e nuovi casi da risolvere

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A tu per tu con il notaio 

La  rubrica dedicata ai quesiti da proporre al nostro notaio sta riscuotendo notevole interesse. In redazione sono arrivate nuove domande da porre al Dottor Gabriele Naddeo, notaio in Caselle: gliele abbiamo girate e lui ha così prontamente risposto.

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Egregio Dottor Naddeo, come si configura il diritto di recesso da una società di persone? Sono socio di minoranza in una società della quale non voglio più far parte, vorrei uscirne ma non so bene quali siano i  miei diritti e come debba comportarmi. Grazie.

Lettera firmata

Il recesso diviene efficace con la comunicazione alla società. Lo afferma la Cassazione, con ordinanza 11 settembre 2017, n. 21036, per cui il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo “status socii” nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie.

Che cos’è “ un bene in trust”?
Il conferimento di un bene in trust non paga imposte proporzionali ma fisse. Lo afferma la Cassazione, con sentenza 17 gennaio 2018, per cui il trasferimento dei beni al trustee avviene, a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest’ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell’atto istitutivo del trust, per cui l’intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea. Il trasferimento dei beni in trust in quanto non avente natura onerosa non è assoggettabile, sin da subito, ad imposta nella misura proporzionale del 3% ex art. 9 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, pur essendo operazione di carattere patrimoniale. Ciò vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, giacché va ricordato che l’atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l’applicazione di dette imposte in misura fissa (D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1 e art. 4 dell’allegata tariffa, quanto all’ipotecaria; art. 10, comma 2, del D.Lgs. cit., quanto alla catastale).

La condizione contrattuale può essere unilaterale?
La condizione contrattuale può essere unilaterale. In questo caso, qualora sia voluto, non c’è bisogno che siano entrambi i contraenti a rinunciarvi, ma il solo contraente a favore del quale la condizione è posta. Così viene confermato un principio dalla Cassazione, con sentenza 17 novembre 2017, n. 27320, per cui le parti, nell’ambito della loro autonomia privata, possono apporre al contratto una condizione sospensiva o risolutiva convenuta nell’interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta, di conseguenza, libero di avvalersene o di rinunciarvi, sia prima che dopo il non avveramento della stessa, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà.


 

Egregio dottor Naddeo, vorrei costruire una tettoia nella mia proprietà, per meglio ricoverare mezzi e attrezzi. A quali vincoli sarò sottoposto?

Lettera firmata

Bisogna prestare attenzione alla costruzione di una tettoia. Non si tratta di un’attività edilizia libera, ma sotto controllo dell’autorità amministrativa. Sul punto, il Consiglio di Stato, con sentenza 8 gennaio 2018, n. 72. La realizzazione di una tettoia va configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione, richiedendo quindi il permesso di costruire, allorché difetti, dei requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari. Di conseguenza, il rilascio del titolo edilizio necessita della conformità dell’opera non solo alle specifiche disposizioni del testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380/2001), ma anche alle norme dallo stesso richiamate sulla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, tra le quali vanno ricomprese quelle sulle distanze contenute nel codice civile e dunque anche quelle sulle distanze per le vedute di cui al comma 1 dell’art. 907. Di riflesso, anche quelle contenute nei regolamenti comunali.


 

Egregio dottor Naddeo, mi spiega bene cosa può succedere ai beni aziendali qualora dovessi decidere di separarmi dal mio attuale coniuge. Sono un piccolo imprenditore e vorrei sapere a che cosa potrei andare incontro…

Grazie per l’attenzione

Un abbonato

In caso di coniugi in comunione legale dei beni, di cui uno è imprenditore, cosa succede dei beni aziendali? La Cassazione, con ordinanza 15 gennaio 2018, n. 773, rispolvera la disciplina sulla comunione “de residuo” o differita: essa si costituisce su beni (i frutti dei beni propri, i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge ed i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e degli incrementi di impresa, pur costituita precedentemente) solo se ancora esistenti al momento dello scioglimento della comunione. Il coniuge vanta nei confronti dell’altro il diritto di ottenere la metà del residuo.

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Elis Calegari
Elis Calegari è nato a Caselle Torinese il 24 dicembre del 1952. Ha contribuito a fondare " Cose Nostre", firmandolo sin dal suo primo numero, nel marzo del '72, e, coronando un sogno, diventandone direttore responsabile nel novembre del 2004. Iscritto all' Ordine dei Giornalisti dal 1989, scrive di tennis e sport da sempre. Nel corso della sua carriera giornalistica, dopo essere stato collaboratore di prestigiose testate quali “Match Ball” e “Il Tennis Italiano”, ha creato e diretto “Nuovo Tennis” e “ 0/15 Tennis Magazine”, seguendo per più di un ventennio i più importanti appuntamenti del massimo circuito tennistico mondiale: Wimbledon, Roland Garros, il torneo di Montecarlo, le ATP Finals a Francoforte, svariati match di Coppa Davis, e gli Internazionali d'Italia per molte edizioni. “ Nuovo Tennis” e la collaborazione con altra testate gli hanno offerto la possibilità di intervistare e conoscere in modo esclusivo molti dei più grandi tennisti della storia e parecchi campioni olimpionici azzurri. È tra gli autori di due fortunati libri: “ Un marciapiede per Torino” e “Il Tennis”.

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