Parecchi lettori hanno posto quesiti relativi ai cosiddetti “passaggi generazionali”.
Abbiamo chiesto al dottor Gabriele Naddeo, notaio in Caselle, di aiutarci a fare chiarezza in materia.
“Le opzioni sono molte, per poter gestire i passaggi generazionali.
RENDITA VITALIZIA: la rendita vitalizia è una figura giuridica espressamente prevista dal nostro legislatore; si tratta di un contratto con cui una parte concede ad un’altra (che può essere sia il contraente sia un terzo), una determinata rendita, per la vita di una o più persone.
Può essere fatta a titolo gratuito, oppure a fronte del versamento di un capitale o di un bene mobile od immobile; un elemento essenziale è l’alea, ossia il rischio.
La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito (e questo principio vale anche per il mantenimento che vedremo dopo) che un beneficiario con un’età avanzata potrebbe far cadere l’elemento essenziale dell’alea, così facendo diventare la rendita vitalizia una donazione, con tutte le debite conseguenze.
CONTRATTO DI MANTENIMENTO: mantenimento che consiste nel fornire tutta l’assistenza materiale (ad esempio: dal vestiario, ai medicinali, alle cure mediche) e morale (lo stare assieme, l’accompagnare, e via dicendo); si tratta di un contratto atipico.
L’alea (il rischio) è doppia: bisogna, infatti, tenere conto dell’età del beneficiario, ed anche dei reali bisogni dello stesso; su questo punto la Corte di Cassazione è giunta alle stesse conclusioni in materia di rendita vitalizia, differenziando appunto l’elemento di rischio tra i due contratti.
PATTO DI FAMIGLIA: vi è la possibilità per un imprenditore di gestire il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo ad uno o più discendenti l’azienda o le quote di partecipazione al capitale della “società di famiglia”; il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie “compensino” gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte). Non è soggetto all’imposta di donazione qualora i beneficiari si impegnino, con contestuale dichiarazione, a continuare l’esercizio d’impresa per almeno un quinquennio dalla data di stipula dell’atto.
CONTRATTO DI CONVIVENZA: nel caso di convivenza di fatto registrata non si instaura ex lege un regime di comunione degli acquisti; ognuno dei conviventi di fatto rimane esclusivo titolare di ciò che compera. C’è, tuttavia, la possibilità di sottoscrivere un “contratto di convivenza” mediante il quale possono essere prese decisioni per la gestione della vita di coppia; tra le varie questioni che possono essere oggetto di un contratto di convivenza, ci sono: il luogo di residenza della coppia, le contribuzioni che ognuno darà per far fronte alle necessità di coppia, l’adozione del regime patrimoniale. A differenza di matrimonio e dell’unione civile, il contratto di convivenza può essere sciolto anche con il semplice recesso di una delle due parti; non occorre, in buona sostanza un accordo.
RINUNCIA ALLA COMPROPRIETÀ: lo sancisce il codice civile (articolo 1104): il contitolare di un diritto ha la facoltà di rinunciare alla propria quota, liberandosi così dei pesi della comunione.
Dovrà procedere con un atto di rinuncia al diritto; non c’è necessità né del consenso, né della presenza degli altri comproprietari, co-usufruttuari o altro.
La conseguenza è il bene rimane in comunione e, per effetto della rinuncia, aumentano le quote degli altri partecipanti; non è un atto traslativo: il rinunciante non dà, ma abbandona e per effetto della rinuncia, la quota dei contitolari si espande.
Un ultimo cenno a due istituti recenti:
1 – legge sul “dopo di noi” (112/2016): ci sono importanti agevolazioni ed esenzioni fiscali. Ad esempio per la costituzione di trust, abbiamo l’esenzione da imposte donazione e successione; imposte ipotecarie e catastali fisse ed esenzione dall’imposta di bollo.
Il trust è un istituto con il quale il titolare di uno o più beni o diritti (disponente o settlor) li separa dal suo patrimonio e li mette sotto il controllo di una persona (trustee) che li amministri nell’interesse di un beneficiario o per uno scopo definito. la legge sul “dopo di noi” disciplina il trust per provvedere all’assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, con particolare riguardo all’aspetto fiscale. per poter usufruire delle agevolazioni, è previsto espressamente che, nell’ambito del trust sia previsto il “guardiano”, per tutta la durata del trust, quale soggetto che deve controllare la corretta esecuzione delle obbligazioni imposte a carico del trustee;
2 – Testamento biologico, o D.A.T.: in vigore dal 31 gennaio 2018, la legge sul testamento biologico (legge 219/2017) disciplina le disposizioni anticipate di trattamento: la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimersi in merito alla accettazione o rifiuto di determinati: accertamenti diagnostici; scelte terapeutiche; singoli trattamenti sanitari.
Ci deve essere il consenso informato: la persona deve acquisire preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.
Può essere nominato un fiduciario che sostituisca il disponente nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo di disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui: appaiano palesemente incongrue; non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente; siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle dat.