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sabato, Luglio 27, 2024

    Tra beni comuni e prima casa

    A tu per tu con il notaioNuovi aggiornamenti in tema di ordinanze e sentenze giunte dalla Cassazione ci giungono dal nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo.
    Cassazione, sentenza 12 dicembre 2018, n. 55873, sez. V penale – Dal Notaio con la carta d’identità!
    Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici la dichiarazione del notaio di avere raggiunto la certezza in ordine all’identità della persona comparsa, in assenza di una compiuta attività di controllo degli elementi di riscontro di tale identità.
    (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsbilità di un notaio che aveva dichiarato accertata l’identità del soggetto comparso per la formazione di un atto affidandosi alle dichiarazioni di altre persone presenti, da lui però non conosciute in precedenza, ed alla copia del documento di identità del presunto stipulante, in cui però l’effige risultava sostanzialmente oscurata).
    Cassazione, sentenza 6 marzo 2019, n. 6458, sez. II civile. – Se un bene è in comune, non è necessario riportarlo nell’atto.
    La mera circostanza che uno dei successivi atti di vendita di una singola unità immobiliare non contenga espressa menzione del trasferimento anche della comproprietà delle aree comuni non è, in sostanza, in alcun modo sufficiente a superare la presunzione posta dall’art. 1117 c.c., la quale, al contrario, comporta che all’atto stesso consegua l’alienazione, unitamente alla porzione esclusiva, della corrispondente quota di condominio su dette parti comuni. Una volta accertata la sussistenza di una situazione di condominio di edifici, le vicende traslative riguardanti i piani o le porzioni di piano di proprietà individuale estendono i loro effetti, secondo il principio “accessorium sequitur principale”, alle parti comuni necessarie per la struttura o destinate per la funzione al servizio degli immobili di proprietà solitaria, non trattandosi di area legata agli appartamenti delle parti da mera relazione spaziale.
    La mancata menzione da parte del notaio, nella stipula di uno dei successivi atti di vendita di una singola unità immobiliare compresa in un condominio edilizio, del trasferimento anche della comproprietà di alcuna delle aree comuni, ex art. 1117 c.c., non concreta alcuna violazione delle regole poste dall’ordinamento professionale a tutela delle esigenze della pubblica fede e della certezza degli strumenti della vita giuridica, tale da trascendere la sfera giuridica dei partecipi dell’atto redatto dal notaio e ledere i terzi, i quali abbiano interesse a fare affidamento sulla validità dell’atto, secondo il canone del neminem laedere.
    Cassazione, ordinanza 21 marzo 2019, n. 7966, sez. V – PRIMA CASA – Rivendita prima dei 5 anni? Se fatta per accordi in materia di separazione, non c’è decadenza.
    Non si determina decadenza dall’agevolazione nel caso in cui i coniugi si siano determinati, in sede di accordi conseguenti   alla separazione personale, a   trasferire   l’immobile   acquistato   con   le agevolazioni per la prima casa ad un terzo. L’atto stipulato dai  coniugi  in  sede  di  separazione personale (o anche di divorzio) e comportante  la  vendita  a  terzi  di  un immobile in comproprietà e la successiva divisione  del  ricavato,  pur  non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei  rapporti  tra  i  coniugi  ed  è,  pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa  contrariamente  a  quanto ritenuto dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/E  del  21  giugno 2012  –  nello  “spirito  di  sistemazione,  in  occasione  dell’evento   di separazione consensuale, dei rapporti  patrimoniali  dei  coniugi  sia  pure maturati nel corso  della  convivenza  matrimoniale”.

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    Gabriele Naddeo
    Gabriele Naddeohttps://www.gabrielenaddeo.it/notaio-naddeo/
    Naddeo Gabriele nasce a Bologna il 30 marzo 1975, ove vive sino all’età di dieci anni per poi trasferirsi con la famiglia in Piemonte, a Carignano (TO). Consegue la maturità classica al Liceo “Guglielmo Baldessano” di Carmagnola. Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ove si laurea il 14 luglio 2000. Dopo la laurea, nel 2002, supera l’esame di avvocato, rimanendo iscritto per due anni all’Albo professionale di Torino, e per cinque anni all’Albo professionale di Alba. Si trasferisce nel 2001, rimanendovi per quasi cinque anni, a Salerno, ove svolge la pratica notarile e frequenta le scuole notarili del Presidente Guido Capozzi e del Notaio Claudio Trinchillo entrambe in Napoli. Nel 2005 torna a Torino dove frequenta la scuola notarile presso il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo in Torino. Sempre nello stesso anno, si sposa e comincia ad esercitare la professione forense. Nel 2010 consegue la qualifica di Esperto Legislativo – Valutatore S.G.A. UNI EN ISO 14001. Vince il concorso notarile bandito con D.D. 10 aprile 2008, venendo destinato come Notaio di prima nomina alla sede notarile di Caselle Torinese nel mese di luglio 2012, ove tutt’oggi continua ad esercitare.

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