Nuovi aggiornamenti in tema di ordinanze e sentenze giunte dalla Cassazione ci giungono dal nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo.
Cassazione, sentenza 12 dicembre 2018, n. 55873, sez. V penale – Dal Notaio con la carta d’identità!
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici la dichiarazione del notaio di avere raggiunto la certezza in ordine all’identità della persona comparsa, in assenza di una compiuta attività di controllo degli elementi di riscontro di tale identità.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsbilità di un notaio che aveva dichiarato accertata l’identità del soggetto comparso per la formazione di un atto affidandosi alle dichiarazioni di altre persone presenti, da lui però non conosciute in precedenza, ed alla copia del documento di identità del presunto stipulante, in cui però l’effige risultava sostanzialmente oscurata).
Cassazione, sentenza 6 marzo 2019, n. 6458, sez. II civile. – Se un bene è in comune, non è necessario riportarlo nell’atto.
La mera circostanza che uno dei successivi atti di vendita di una singola unità immobiliare non contenga espressa menzione del trasferimento anche della comproprietà delle aree comuni non è, in sostanza, in alcun modo sufficiente a superare la presunzione posta dall’art. 1117 c.c., la quale, al contrario, comporta che all’atto stesso consegua l’alienazione, unitamente alla porzione esclusiva, della corrispondente quota di condominio su dette parti comuni. Una volta accertata la sussistenza di una situazione di condominio di edifici, le vicende traslative riguardanti i piani o le porzioni di piano di proprietà individuale estendono i loro effetti, secondo il principio “accessorium sequitur principale”, alle parti comuni necessarie per la struttura o destinate per la funzione al servizio degli immobili di proprietà solitaria, non trattandosi di area legata agli appartamenti delle parti da mera relazione spaziale.
La mancata menzione da parte del notaio, nella stipula di uno dei successivi atti di vendita di una singola unità immobiliare compresa in un condominio edilizio, del trasferimento anche della comproprietà di alcuna delle aree comuni, ex art. 1117 c.c., non concreta alcuna violazione delle regole poste dall’ordinamento professionale a tutela delle esigenze della pubblica fede e della certezza degli strumenti della vita giuridica, tale da trascendere la sfera giuridica dei partecipi dell’atto redatto dal notaio e ledere i terzi, i quali abbiano interesse a fare affidamento sulla validità dell’atto, secondo il canone del neminem laedere.
Cassazione, ordinanza 21 marzo 2019, n. 7966, sez. V – PRIMA CASA – Rivendita prima dei 5 anni? Se fatta per accordi in materia di separazione, non c’è decadenza.
Non si determina decadenza dall’agevolazione nel caso in cui i coniugi si siano determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l’immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo. L’atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa contrariamente a quanto ritenuto dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 – nello “spirito di sistemazione, in occasione dell’evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale”.