Questo mese il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, pone l’attenzione su un’agevolazione fiscale in ambito edilizio pubblicata recentemente sulla Gazzetta Ufficiale e su questioni relative alla servitù di parcheggio e acquisti in comunione dei beni.
Novità normative: con il decreto crescita, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 30 aprile 2019, con valore dal 1 maggio 2019, è stata introdotta una importante agevolazione fiscale in ambito edilizio. Un’impresa che compra per demolire e ricostruire un fabbricato, infatti, non pagherà più il 9% di imposte sul prezzo, bensì solo le imposte fisse. Devono essere rispettate determinate condizioni: l’acquisto dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2021; chi compra dovrà essere un soggetto imprenditore (individuale o societario) che svolga attività di costruzione o ristrutturazione di edifici; l’acquisto dovrà avere ad oggetto un intero fabbricato, indipendentemente dalla sua natura residenziale, commerciale, artigianale, industriale, agricola; il soggetto acquirente dovrà demolire e ricostruire entro 10 anni dall’acquisto e, sempre entro tale termine, vendere; non c’è necessità che il fabbricato ricostruito sia identico a quello demolito; la costruzione dovrà essere effettuata in chiave antisismica; il nuovo edificio dovrà avere classificazione energetica “A” oppure “B”.
* Cassazione, sentenza 18 marzo 2019, n. 7561, sez. II civile
La corte di cassazione si pronuncia nuovamente sulla servitù di parcheggio
Per l’esistenza di una servitù non rileva la natura del vantaggio previsto dal titolo ma il fatto che esso sia concepito come qualitas fundi in virtù del rapporto, istituito convenzionalmente, di strumentalità e di servizio tra gli immobili, in modo che l’incremento di utilizzazione che ne consegue deve poter essere fruito da chiunque sia proprietario del fondo dominante, non essendo imprescindibilmente legato ad una attività personale del singolo beneficiario. Entro tali limiti, qualunque utilità che non sia di carattere puramente soggettivo e che si concretizzi in un vantaggio per il fondo dominante, in relazione alle caratteristiche e alla destinazione del diritto, può assumere carattere di realità (nella specie, la Corte ha statuito che non sussiste alcun ostacolo di carattere concettuale ad ammettere che il diritto parcheggio sia strutturabile secondo lo schema dell’art. 1027 c.c.).
Cassazione, ordinanza 12 marzo 2019, n. 7027, sez. II civile
In caso di matrimonio stipulato in regime di comunione legale dei beni, affinché un bene venga acquistato da uno solo dei coniugi, non è sufficiente che l’altro coniuge rinunci all’acquisto, ma devono ricorrere i presupposti oggettivi di legge.
Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto dell’altro coniuge non acquirente, prevista dall’art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall’art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c. Ne consegue che l’eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando preclusa tale domanda dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento su alcuni immobili acquistati dal coniuge del soggetto fallito, il quale era intervenuto nell’atto di compravendita, riconoscendo la natura personale di detti beni).
Cassazione, sentenza 12 dicembre 2018, n. 55753, sez. VI penale
Le somme affidate al notaio per il pagamento delle tasse devono essere utilizzate a tal fine; in caso contrario il notaio compie reato di peculato
Integra il reato di peculato la condotta del notaio che si appropria di somme ricevute dai clienti a titolo di sostituto d’imposta in relazione ad atti di compravendita immobiliare rogati, in quanto tale comportamento costituisce un inadempimento non a un proprio debito pecuniario, ma all’obbligo di consegnare il denaro al legittimo proprietario entro il termine stabilito, con la conseguenza che il predetto, sottraendo la “res” alla disponibilità dell’ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, realizza un’inversione del titolo del possesso “uti dominus”.