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venerdì, Marzo 29, 2024

    Ordinanze della Cassazione

    A tu per tu con il notaio

    Il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, questo mese ci propone alcune ordinanze della Cassazione in merito a svariati problemi che non mancheranno di suscitare  interesse.


    Cassazione, ordinanza 22 marzo 2019, n. 8240, sez. II civile

    Perché ci sia transazione ci deve essere disaccordo.

    Ai fini dell’interpretazione di un negozio come transazione divisionale, nel quale la causa transattiva prevale su quella divisionale, non è possibile presumere la volontà di transigere con rinuncia ai propri diritti, sulla base della semplice consapevolezza della sproporzione delle quote o dei beni indicati nell’accordo divisorio, in mancanza non soltanto dell'”aliquid datum aliquid retentum”, ma anche di un mero disaccordo tra gli eredi e di qualsiasi espressa rinuncia o menzione della volontà di comporre future controversie.


    Cassazione, sentenza 16 aprile 2019, n. 10580, sez. II civile

    Come si misurano le distanze…

    Le distanze tra edifici non si misurano in modo radiale come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare; anzitutto lo scopo del limite imposto dall’articolo 873 c.c. è quello di impedire la formazione di intercapedini nocive, sicché la norma non trova giustificazione se non nel caso che i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farle avanzare verso il confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto.


    Cassazione, ordinanza 18 marzo 2019, n. 7619, sez. VI – 2 civile

    la servitù si esercita dove è stata pattuita, non altrove.

    La servitù di passaggio che, in virtù dell’atto costitutivo e delle modalità di esercizio, grava su una parte determinata del fondo servente non può essere spostata su altra parte dell’immobile dal proprietario del fondo dominante.


    Cassazione, ordinanza 21 marzo 2019, n. 8030, sez. II civile

    In caso di più testamenti, questi valgono tutti a meno che quelli successivi non siano incompatibili con i precedenti. In questo caso questi ultimi soccombono, solo con riguardo alle disposizioni incompatibili.

    Nell’ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell’intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.


    Cassazione, ordinanza 9 aprile 2019, n. 9798, sez. III civile

    Fondi patrimoniali e atti di assegnazione in fase di separazione…non sempre servono.

    In tema di revocatoria ordinaria il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell’“eventus damni”, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore tale da determinare l’insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all’atto di disposizione.

    L’atto di separazione personale dei due coniugi, intervenuto successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, non è in grado di mutare la natura gratuita dell’atto costitutivo e la sua derivazione da un atto in danno delle ragioni del creditore compiuto all’origine da uno dei due coniugi.

    (Nella specie, con l’accordo impugnato, il coniuge poi fallito – assegnatario della casa coniugale alla stregua delle condizioni della separazione consensuale omologata -, a modifica di tale condizioni, aveva costituito a favore dell’altro coniuge, per tutta la durata della sua vita, il diritto di abitazione sulla predetta casa coniugale, ottenendo in cambio l’esonero dal versamento di una somma mensile, precedentemente pattuito a titolo di contributo alle spese per il reperimento di altro alloggio da parte del coniuge beneficiario).


    Cassazione, sentenza 19 marzo 2019, n. 7681, sez. II civile

    Vendere ad un prezzo basso? Donazione indiretta.

    Nei contratti di scambio, la donazione indiretta è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l’intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito.

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    Gabriele Naddeo
    Gabriele Naddeohttps://www.gabrielenaddeo.it/notaio-naddeo/
    Naddeo Gabriele nasce a Bologna il 30 marzo 1975, ove vive sino all’età di dieci anni per poi trasferirsi con la famiglia in Piemonte, a Carignano (TO). Consegue la maturità classica al Liceo “Guglielmo Baldessano” di Carmagnola. Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ove si laurea il 14 luglio 2000. Dopo la laurea, nel 2002, supera l’esame di avvocato, rimanendo iscritto per due anni all’Albo professionale di Torino, e per cinque anni all’Albo professionale di Alba. Si trasferisce nel 2001, rimanendovi per quasi cinque anni, a Salerno, ove svolge la pratica notarile e frequenta le scuole notarili del Presidente Guido Capozzi e del Notaio Claudio Trinchillo entrambe in Napoli. Nel 2005 torna a Torino dove frequenta la scuola notarile presso il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo in Torino. Sempre nello stesso anno, si sposa e comincia ad esercitare la professione forense. Nel 2010 consegue la qualifica di Esperto Legislativo – Valutatore S.G.A. UNI EN ISO 14001. Vince il concorso notarile bandito con D.D. 10 aprile 2008, venendo destinato come Notaio di prima nomina alla sede notarile di Caselle Torinese nel mese di luglio 2012, ove tutt’oggi continua ad esercitare.

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