Cassazione, sentenza 21 maggio 2019, n. 13680, sez. II civile
La revocazione del testamento per sopravvenienza di figli scatta anche in caso di riconoscimento di figlio nonché in caso di vittoriosa azione di accertamento della filiazione.
In tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell’art. 687 c.c., comma 1, ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l’azione di accertamento della filiazione, il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell’art. 277 c.c., comma 1, e art. 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest’ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.
Cassazione, ordinanza 24 maggio 2019, n. 14169, sez. VI – 3 civile
Le visure ipotecarie devono essere sempre fatte dal Notaio, tranne che in caso di esonero espresso da parte di tutti i contraenti.
Il notaio incorre in responsabilità professionale qualora non adempia correttamente la propria prestazione; tale dovuta diligenza non si espleta solo nella redazione dell’atto richiesto dalle parti, ma comprende anche le c.d. attività preparatorie (tra cui il compimento delle visure catastali e ipotecarie); tale responsabilità è però da escludere qualora tutte le parti che procedono alla stipula lo abbiano espressamente esonerato da tali attività.
Cassazione, sentenza 22 maggio 2019, n. 13817, sez. II civile
La servitù trascritta non deve essere menzionata nell’atto di trasferimento .
n virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l’alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell’atto di acquisto, così come l’acquirente del fondo servente – una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù – riceve l’immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo.
Cassazione, ordinanza 17 maggio 2019, n. 13386, sez. V civile
Se la società viene cancellata, i soci rispondono dei suoi debiti nei limiti di quanto ricevuto in fase di liquidazione.
La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti “pendente societate”, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente. (Nella specie la S.C., in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso del contribuente secondo cui la natura costitutiva dell’estinzione avrebbe determinato la nullità degli avvisi di accertamento “erga omnes”, sia nei confronti della società che dei soci).
Cassazione, ordinanza 5 giugno 2019, n. 15277, sez. II civile
In caso di separazione diritti ereditari permangono, mentre rischia di non esserci più il diritto di abitazione della casa coniugale.
In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione del diritto di abitazione (e il correlato diritto d’uso sui mobili). Se, infatti, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d’uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l’applicabilità della norma in esame è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.