Questo mese il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, ha voluto sottoporci alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione inerenti alla cessione di un immobile, alla costituzione del diritto di superficie, alla imposta di registro e alla definizione dei bisogni di una famiglia.
Cassazione, sentenza 26 gennaio 2021, n. 1610, sez. II civile
Cortile condominiale – cessione di un immobile – esclusione di parte del cortile – ammissibilità – condizioni – condominialità solo funzionale – necessità.
Il venditore di un’unità immobiliare condominiale non può riservarsi la titolarità di un bene condominiale, a meno che non sia ancora proprietario di altri beni condominiali, in quanto non più condomino. La clausola con la quale viene esclusa dal trasferimento, la proprietà di alcune delle parti comuni è, pertanto, nulla poiché, mediante la stessa, s’intende attuare la rinuncia di un condomino alle medesime parti che è, invece, vietata dal capoverso dell’art. 1118 c.c..
Cassazione, ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3461, sez. V Imposta di registro – costituzione del diritto di superficie
La Corte di Cassazione conferma che il termine trasferimento contenuto nell’art. 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto a un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento. Ne consegue che la “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli non segue le regole dettate per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento e non sconta l’imposta di registro con l’aliquota del quindici per cento. Ciò che conta, in altri termini, è che non ci sia il trasferimento, ma la costituzione di diritti reali.
Cassazione, sentenza 9 febbraio 2021, n. 3073, Sez. V
Imposta di registro – imposte ipotecaria e catastale – “prezzo-valore” – acquisti effettuati dal trustee nell’esercizio della sua funzione
Con questa sentenza la Cassazione ben evidenzia come il trustee non sia un soggetto giuridico a sé ma, se pur connotato da un patrimonio separato solo formalmente intestato al trustee e preordinato a un determinato scopo di gestione e di assegnazione finale dei beni, non è fornito di personalità giuridica; esso è inoltre titolare di legittimazione tributaria passiva non in via generale ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge, tanto da ritenersi, ad esempio in materia di ICI, che il soggetto obbligato “in proprio” sia il trustee. Proprio perché mero “insieme” di beni e rapporti giuridici destinati ad un fine determinato nell’interesse di uno o più beneficiari, il soggetto legittimato nei rapporti, sostanziali e processuali, con i terzi è esclusivamente il trustee nella propria qualifica di gestore, formale intestatario dei beni ed esercente in proprio dei diritti correlati. In ragione di ciò, in caso di partecipazione personale all’atto dell’acquirente-trustee, ancorché questi abbia poi speso in esso la propria veste e dichiarato di voler assegnare l’immobile da lui acquistato al neo-costituito trust familiare, è applicabile la normativa del c.d. “prezzo valore”.
Cassazione, ordinanza 8 febbraio 2021, n. 2904, sez. III civile Fondo patrimoniale – definizione di bisogni della famiglia.
Secondo la Corte di Cassazione i beni vincolati con il fondo patrimoniale (atto con cui uno o entrambi i coniugi possono destinare determinati loro beni ai bisogni della famiglia), non sono aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia. I “bisogni della famiglia”, sempre secondo questa ordinanza della Cassazione, devono intendersi non in senso restrittivo, ma vanno ricomprese anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.