Nelle nuova puntata di questa rubrica il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, pone alla nostra attenzione alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione riguardanti quesiti relativi all’acquisto d’una proprietà, matrimoni, famiglia. Tutto da leggere con estrema attenzione.
Cassazione, ordinanza 19 luglio 2021, n. 20553, sez. II civile
Proprietà: diritti reali – servitù di passaggio – acquisto per usucapione – presenza di una stradina o di un cancello tra i due fondi – sufficienza – esclusione.
La Corte di Cassazione, confermando la fattispecie dell’usucapione del diritto di servitù, va a ben spiegare il cosiddetto requisito dell’apparenza, coincidente con l’esistenza di segni di opere finalizzate all’esercizio della servitù. Esso si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Non è dunque sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente quello preteso dominante; non basta la mera esistenza di un percorso o di una strada, che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù.
Cassazione, ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29980, sez. I civile
Famiglia – matrimonio – civile – promessa di matrimonio – restituzione dei doni: compravendita di un immobile da parte di uno dei nubendi con denaro dell’altro – dono prenuziale ex art. 80 c.c. – configurabilità – qualificazione come donazione indiretta – sopravvenuto venir meno della c.d. “causa donandi” – conseguenze.
Se un fidanzato dà del denaro alla futura moglie per farle acquistare un bene, nella previsione del matrimonio, per la corte di cassazione si tratta di donazione indiretta: nel caso in esame si è deciso in merito all’acquisto di un appartamento da parte della fidanzata con denaro dell’altro. Per la Suprema Corte, ove il matrimonio non venga celebrato, essendo venuta meno la “causa donandi”, si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario senza che ciò incida sul rapporto fra venditore e donante: in altri termini, colui che ha messo a disposizione il denaro, diventa l’effettivo proprietario del bene.
Cassazione, ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29983, sez. I civile
Famiglia – matrimonio – rapporti patrimoniali tra coniugi – fondo patrimoniale – esecuzione sui beni e frutti: beni del fondo patrimoniale – iscrizione di ipoteca – presupposti – bisogni della famiglia – compatibilità con le esigenze di mantenimento ed armonico sviluppo familiare – verifica – necessità – desumibilità dalla tipologia dell’atto – esclusione – fattispecie in tema di rilascio di fideiussione nei confronti di società.
I beni vincolati in fondo patrimoniale, non possono essere oggetto di attacco, dunque ipoteca o pignoramento, da parte di creditori estranei alla famiglia, con onere della prova a carico del debitore: a tal riguardo la Corte di Cassazione con l’ordinanza in oggetto, ha deciso che, in tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. L’estraneità del debito rispetto alla famiglia, inoltre, va dimostrato nella fattispecie concreta che di volta in volta si viene a realizzare: sul punto, infatti, la corte statuisce il principio per cui la rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare, cosicché l’estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata.