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sabato, Luglio 27, 2024

    A proposito di “società di persone”


    Per il primo numero primaverile del 2023, il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, vuole porre alla vostra attenzione alcune delle ultime sentenze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di società formate da persone fisiche. Buona lettura.

    Cassazione, ordinanza 5 settembre 2022, n. 26059, sez. I civile
    Società di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) – società in accomandita semplice (nozione, caratteri, distinzioni) – norme applicabili – delibera di esclusione del socio accomandatario che abbia l’amministrazione della società – conseguenze.

    Nelle società in accomandita semplice, l’unico socio che può amministrare è il socio accomandatario; la Corte di Cassazione, tuttavia, precisa che qualora il socio accomandatario sia escluso, ciò non comporterebbe in automatico la cessazione dalla carica di amministratore. In tema di amministrazione nella società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l’amministratore non può che essere un socio accomandatario, l’eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta “ipso iure” anche la cessazione dalla carica di amministratore.

    Cassazione, ordinanza 27 settembre 2022, n. 28169, sez. Agricoltura
    Piccola proprietà contadina – agevolazioni tributarie piccola proprietà contadina – acquisto di terreni agricoli ad opera di una società – scissione parziale entro cinque anni – decadenza dalle agevolazioni – esclusione – condizioni.

    Una delle regole per il mantenimento delle agevolazioni di piccola proprietà contadina è quella di continuare a coltivare il terreno per almeno cinque anni. Per la Cassazione, se compra una società e questa si scinde, non comporta decadenza, purché la società beneficiaria del terreno abbia gli altri requisiti. In tema di agevolazioni per la cd. piccola proprietà contadina, non costituisce causa di decadenza l’operazione di scissione parziale effettuata entro cinque anni dall’acquisto dei terreni agricoli, purché permangano, in capo alla società beneficiaria, gli altri requisiti cui risulta subordinato il trattamento agevolativo in questione, concretizzando l’operazione di scissione una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, sia pure in un nuovo assetto organizzativo.

    Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2022, n. 36141, sez. II civile
    Condominio – parti comuni dell’edificio – edificio – sottoscala e pianerottolo – presunzione di condominialità – atto di divisione – titolo contrario – non sussiste.

    Ai sensi dell’art. 1117 c.c. sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, se non risulta il contrario dal titolo, tutte le parti necessarie all’uso comune, come “le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi”. Nel caso in esame le parti di cui si controverte sono il sottoscala sito al piano terreno e il pianerottolo sito al primo piano, parti che rientrano entrambe nella presunzione di condominialità stabilità dall’art. 1117 c.c.
    La presunzione legale di condominialità “deriva sia dall’attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il proprietario che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l’onere di dare la prova di tale diritto; a tal fine, è necessario un titolo d’acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene”. Nel caso di specie tale titolo non può essere individuato nella clausola 5 dell’atto divisione, secondo la quale “gli anditi e i transiti indispensabili al disobbligo delle quote sono consortivi”. La clausola si limita infatti ad affermare la condominialità di alcuni beni — appunto gli anditi e i transiti indispensabili — ma non esclude di certo la condominialità degli altri beni che nella presunzione rientrano, quali i sottoscala e i pianerottoli.

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    Gabriele Naddeo
    Gabriele Naddeohttps://www.gabrielenaddeo.it/notaio-naddeo/
    Naddeo Gabriele nasce a Bologna il 30 marzo 1975, ove vive sino all’età di dieci anni per poi trasferirsi con la famiglia in Piemonte, a Carignano (TO). Consegue la maturità classica al Liceo “Guglielmo Baldessano” di Carmagnola. Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ove si laurea il 14 luglio 2000. Dopo la laurea, nel 2002, supera l’esame di avvocato, rimanendo iscritto per due anni all’Albo professionale di Torino, e per cinque anni all’Albo professionale di Alba. Si trasferisce nel 2001, rimanendovi per quasi cinque anni, a Salerno, ove svolge la pratica notarile e frequenta le scuole notarili del Presidente Guido Capozzi e del Notaio Claudio Trinchillo entrambe in Napoli. Nel 2005 torna a Torino dove frequenta la scuola notarile presso il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo in Torino. Sempre nello stesso anno, si sposa e comincia ad esercitare la professione forense. Nel 2010 consegue la qualifica di Esperto Legislativo – Valutatore S.G.A. UNI EN ISO 14001. Vince il concorso notarile bandito con D.D. 10 aprile 2008, venendo destinato come Notaio di prima nomina alla sede notarile di Caselle Torinese nel mese di luglio 2012, ove tutt’oggi continua ad esercitare.

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