Il nostro Notaio, il dottor Gabriele Naddeo, questo mese pone alla nostra attenzione questi molto interessanti, derivanti da alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione relative a reati fiscali, società e trasformazione di esse, nuovi vincoli condominiali. Buona lettura.
Cassazione, sentenza 5 dicembre 2022, n. 45897, sez. III penale
Reati fiscali: sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – vendita a un prezzo basso ma non irrisorio – speciale tenuità – sussiste.
Chi vende al coniuge a un prezzo basso ma non proprio irrisorio per sfuggire al debito con il fisco, può salvarsi dalla condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte grazie alla speciale tenuità del fatto. La Cassazione, infatti, cassa con rinvio ritenendo che sia necessaria una valutazione ai sensi dell’art. 131 bis c.p. sull’esclusione della punibilità per tenuità del fatto in relazione al valore dell’immobile venduto al coniuge. Bisogna comunque valutare molto attentamente le modalità e i motivi con cui e per cui vengono posti in essere atti di trasferimento tra coniugi.
Cassazione, ordinanza 3 novembre 2022, n. 32469, sez. V
Società: trasformazione in genere: scissione societaria – società beneficiaria – responsabilità solidale per debiti erariali antecedenti della società scissa – onere dell’amministrazione di avviso o di altri adempimenti – esclusione.
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione conferma che il principio di solidarietà e continuità nei debiti di una società scissa, vale nei confronti della società beneficiaria ed afferma che, in tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell’Amministrazione. Tale assunto, d’altro canto, è da ritenersi assolutamente logico e conseguente al concetto di acquisizione patrimoniale: la società beneficiarie acquisisce, infatti, il patrimonio della società scissa sia per quanto riguarda le positività, sia per quanto riguarda le passività.
Cassazione, ordinanza 30 gennaio 2023, n. 2712, sez. II civile
Condominio: tabelle millesimali – modifica – delibera dell’assemblea – approvazione – unanimità – esclusione – maggioranza qualificata – sufficienza.
Questa ordinanza si muove nel solco tracciato da circa 13 anni, in virtù del quale ogni qualvolta si vada incidere su aspetti inerenti l’uso delle cose comuni e le relative spese, è sufficiente la maggioranza qualificata, e non l’unanimità: l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, c.c.. È, infatti, sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art.1136, comma 2, c.c., ogni qual volta l’approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella “diversa convenzione”, di cui all’art. 1123, comma 1, c.c. rivelando la sua natura contrattuale, necessita dell’approvazione unanime dei condomini.