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martedì, Aprile 30, 2024

    Testamenti ed eredità

     

     

    Leggete con molta attenzione ciò che il nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo, ci propone questo mese.
    Nelle tre ordinanze della Suprema Corte di Cassazione riportate qui sotto ci troverete cose estremamente interessanti legate a testamenti, eredità e compravendite. Buona lettura.

     

     

     

    Cassazione, ordinanza 28 dicembre 2022, n. 37927, sez. II civile
    Rinuncia all’eredità – Forma solenne – Revoca tacita – Inammissibilità

    Per meglio comprendere questa massima della Corte di Cassazione, è opportuno fare una piccola spiegazione in merito all’argomento trattato: il Codice Civile, infatti, prevede che una volta fatta la rinuncia all’eredità quest’ultima possa essere revocata fino a che coloro, che risulterebbero chiamati all’eredità per effetto della rinuncia, non procedono ad accettare; da quel momento non sarà più possibile procedere a revocare la rinuncia all’eredità poiché il diritto ereditario si è già consolidato in chi ha proceduto ad accettare. Con questa ordinanza la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in merito alla solennità della forma: come la rinuncia all’eredità deve essere fatta con atto pubblico, altrettanta forma deve avere la revoca di tale rinuncia. Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all’eredità – la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati – l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile.

    Cassazione, ordinanza 2 dicembre 2022, n. 35461, sez. II civile
    Ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni testamentarie lesive – Tassatività e inderogabilità.

    Alcune categorie di chiamati all’eredità, in relazione al rapporto di parentela avuto con il defunto, hanno il diritto alla cosiddetta quota di legittima e, qualora esso venga leso o del tutto pretermesso, hanno diritto ad ottenerlo grazie alla cosiddetta azione di riduzione; per fare ciò occorrerà capire esattamente quanto spetta loro attraverso un’operazione giuridico-matematica definita “riunione fittizia”: relictum (ciò che ha lasciato il defunto), meno debiti, più donatum (quanto è stato donato in vita dal defunto). Con questa ordinanza la corte di cassazione spiega in maniera chiara e netta, le modalità da seguire per il calcolo della quota di legittima. La ricostruzione dell’intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l’imputazione alla quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti logici dell’azione di riduzione. In questo senso, qualsiasi documento, il quale sia idoneo a dare la prova dell’esistenza di beni ulteriori, da comprendere nella massa di calcolo ex art. 556 c.c., è indispensabile per definizione. Se il de cuius ha fatto più donazioni o disposizioni testamentarie, in prima linea sono soggette a riduzione, fino a esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie; successivamente si passa alle donazioni (art. 555 c.c., comma 2). Se le disposizioni testamentarie sono più di una la loro riduzione avviene proporzionalmente senza distinguere fra eredi e legatari (art. 558 c.c.). In caso di più donazioni queste non si riducono proporzionalmente, come le disposizioni testamentarie (art. 558 c.c.), ma “cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori” (art. 559). Le donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre, debbono essere ridotte in proporzione al loro valore, come le disposizioni testamentarie. L’ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive è tassativo ed inderogabile: non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto dispongono gli artt. 555,558 e 559 c.c.. Per effetto di quanto fin qui spiegato: 1 – il legittimario può pretendere dai donatari solo l’eventuale differenza fra la legittima, calcolata sul relictum e sul donatum, e il valore dei beni relitti: se questi sono sufficienti i donatari sono al riparo da qualsiasi pretesa, qualunque sia stata la scelta del legittimario nei riguardi dei coeredi e beneficiari di eventuali disposizioni testamentarie; 2 – il legittimario non può recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe prendere dal donatario posteriore: se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, anche se la prima non sia stata attaccata in concreto con l’azione di riduzione.

    Cassazione, ordinanza 23 gennaio 2023, n. 1897, sez. I civile
    Responsabilità Civile – Revocatoria Ordinaria – Contratto di compravendita – Immobile abusivo – Nullità – Non sussiste.
    Con questo interessante ordinanza la Corte di Cassazione riassume tre aspetti fondamentali nell’ambito della validità di un contratto di trasferimento immobiliare: il primo relativo alla regolarità urbanistica, il secondo riguardante la conformità catastale ed il terzo inerente l’agibilità/abitabilità dei fabbricati. La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001 e dalla L. n. 47 del 1985,  va ricondotta nell’ambito dell’art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, sicché deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell’immobile. Pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante circa gli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile oggetto dell’atto traslativo, il contratto è valido, a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. La dichiarazione richiesta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19, comma 14 – per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali non di garanzia su unità immobiliari urbane – riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell’immobile, ma anche dei dati catastali, in quanto essi costituiscono gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali, sicché la sua omissione, stante la finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale perseguita dalla norma, determina la nullità assoluta dell’atto. La vendita di un immobile privo della licenza di abitabilità, non è nulla per illiceità dell’oggetto, non essendovi alcuna norma che preveda l’obbligo del preventivo rilascio del predetto certificato, ma è solo risolubile se il venditore abbia assunto, anche implicitamente, l’obbligo di curare il rilascio della licenza, a meno che, essendo dimostrato che l’immobile presenta tutte le caratteristiche necessarie per l’uso che gli è proprio e che la licenza possa essere agevolmente ottenuta, il giudice non ritenga di scarsa importanza l’inadempimento.

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    Gabriele Naddeo
    Gabriele Naddeohttps://www.gabrielenaddeo.it/notaio-naddeo/
    Naddeo Gabriele nasce a Bologna il 30 marzo 1975, ove vive sino all’età di dieci anni per poi trasferirsi con la famiglia in Piemonte, a Carignano (TO). Consegue la maturità classica al Liceo “Guglielmo Baldessano” di Carmagnola. Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ove si laurea il 14 luglio 2000. Dopo la laurea, nel 2002, supera l’esame di avvocato, rimanendo iscritto per due anni all’Albo professionale di Torino, e per cinque anni all’Albo professionale di Alba. Si trasferisce nel 2001, rimanendovi per quasi cinque anni, a Salerno, ove svolge la pratica notarile e frequenta le scuole notarili del Presidente Guido Capozzi e del Notaio Claudio Trinchillo entrambe in Napoli. Nel 2005 torna a Torino dove frequenta la scuola notarile presso il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo in Torino. Sempre nello stesso anno, si sposa e comincia ad esercitare la professione forense. Nel 2010 consegue la qualifica di Esperto Legislativo – Valutatore S.G.A. UNI EN ISO 14001. Vince il concorso notarile bandito con D.D. 10 aprile 2008, venendo destinato come Notaio di prima nomina alla sede notarile di Caselle Torinese nel mese di luglio 2012, ove tutt’oggi continua ad esercitare.

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