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mercoledì, Ottobre 16, 2024

    Contratti, edilizia, successioni

    Questo mese il nostro notaio, il Dottor Gabriele Naddeo, pone alla nostra attenzione tre importanti ordinanze della Suprema Corte di Cassazione in merito a contratti, edilizia e successioni.
    Da leggere con estrema attenzione.

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    Cassazione, ordinanza 8 febbraio 2023, n. 3817, sez. II civile
    Contratti in genere: contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione):
    preliminare di vendita di immobile da costruire – mancato rilascio di garanzia fideiussoria ex art. 2 d.lgs. n. 122 del 2005 – domanda di nullità – proposizione successivamente alla ultimazione dei lavori e in assenza di insolvenza del promittente venditore – rigetto – fondamento – violazione della buona fede oggettiva e carenza di interesse.

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    Questa ordinanza della Corte di Cassazione analizza in maniera impeccabile lo spirito e la ratio della norma di cui al decreto legislativo sulla tutela degli acquirenti degli immobili da costruire, con particolare riguardo al rilascio della fideiussione in fase di stipula del contratto preliminare: tale fideiussione, infatti, serve esclusivamente a proteggere l’acquirente consumatore dei eventuali fallimenti del venditore costruttore e così, far riavere all’acquirente almeno, la restituzione del denaro versato come caparra o come acconto.  La domanda di nullità del contratto preliminare di vendita di immobili da costruire, per mancato rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 2 del d.lgs. n. 122/2005, si afferma, non può essere accolta, per violazione della clausola di buona fede oggettiva e per carenza di interesse ad agire, allorché essa sia proposta dopo l’ultimazione dei lavori e senza che nelle more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l’interesse del promissario acquirente, alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame.

    Cassazione, sentenza 10 ottobre 2022, n. 38104, sez. Il penale
    Edilizia: reato edilizio – reato paesaggistico – sentenza di condanna in primo grado – successiva dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione – ordine di demolizione e ordine di remissione in pristino – revoca – necessità – effetti.

    Un abuso edilizio comporta conseguentemente la commissione di un reato; la Corte di Cassazione con questa sentenza afferma che qualora tale reato sia prescritto non si debba più procedere alla demolizione dell’immobile abusivo. L’estinzione per prescrizione del reato edilizio e di quello paesaggistico dichiarata dal giudice d’appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell’ordine di demolizione e dell’ordine di remissione in pristino impartiti con la sentenza di primo grado, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie che conseguono alle sole sentenze di condanna per detti reati ai sensi degli art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

    Cassazione, ordinanza 28 dicembre 2022, n. 37927, sez. II civile
    Successioni “mortis causa”: disposizioni generali – rinunzia all’eredità – rinuncia all’eredità – forma solenne – revoca della rinuncia – forma solenne – necessità – fondamento.
    La Corte di Cassazione, limitandosi a richiamare le norme in materia, afferma che, così come la rinuncia all’eredità, anche la revoca della rinuncia all’eredità debba essere effettuata con atto formale e solenne; non si segue, pertanto, ciò che è disciplinato con riguardo all’accettazione dell’eredità che può essere fatta anche per comportamenti concludenti (accettazione tacita). Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all’eredità, la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati, l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile.

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    Gabriele Naddeo
    Gabriele Naddeohttps://www.gabrielenaddeo.it/notaio-naddeo/
    Naddeo Gabriele nasce a Bologna il 30 marzo 1975, ove vive sino all’età di dieci anni per poi trasferirsi con la famiglia in Piemonte, a Carignano (TO). Consegue la maturità classica al Liceo “Guglielmo Baldessano” di Carmagnola. Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ove si laurea il 14 luglio 2000. Dopo la laurea, nel 2002, supera l’esame di avvocato, rimanendo iscritto per due anni all’Albo professionale di Torino, e per cinque anni all’Albo professionale di Alba. Si trasferisce nel 2001, rimanendovi per quasi cinque anni, a Salerno, ove svolge la pratica notarile e frequenta le scuole notarili del Presidente Guido Capozzi e del Notaio Claudio Trinchillo entrambe in Napoli. Nel 2005 torna a Torino dove frequenta la scuola notarile presso il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo in Torino. Sempre nello stesso anno, si sposa e comincia ad esercitare la professione forense. Nel 2010 consegue la qualifica di Esperto Legislativo – Valutatore S.G.A. UNI EN ISO 14001. Vince il concorso notarile bandito con D.D. 10 aprile 2008, venendo destinato come Notaio di prima nomina alla sede notarile di Caselle Torinese nel mese di luglio 2012, ove tutt’oggi continua ad esercitare.

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