Per l’ultimo articolo estivo, il nostro notaio, il Dottor Gabriele Naddeo ci “ consegna” queste ordinanze della Suprema Corte di Cassazione inerenti ai benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa, alle implicazioni derivanti da una successione “ mortis causa” e alle clausole che regolano il reale diritto di abitazione.
Buona lettura.
Cassazione, ordinanza 12 gennaio 2023, n. 667, sez. V
Benefici fiscali per l’acquisto della prima casa: spettanza – presupposti – residenza anagrafica – mancanza dell’effettivo trasferimento – conservazione del beneficio – condizioni.
Per poter usufruire delle agevolazioni prima casa bisogna trasferire la residenza nel comune dove si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, a meno che il comune di riferimento non sia quello in cui si svolge la propria attività lavorativa. Con riguardo al trasferimento di residenza, deve essere stato completato almeno l’iter di richiesta, in modo tale che eventuali ritardi non siano imputabili all’acquirente. In tema di imposta di registro, il beneficio fiscale della “prima casa”, al di là dell’ipotesi riconnessa all’attività lavorativa esercitata, spetta esclusivamente al soggetto che abbia trasferito la residenza anagrafica nel comune dove ha acquistato l’immobile entro il termine di decadenza previsto dalla legge. Pertanto, nel caso in cui non risulti l’effettivo trasferimento della residenza, il contribuente può conservare il beneficio solo se, avendo proposto nei termini istanza di aggiornamento dei registri anagrafici comunali, il procedimento amministrativo non sia stato ancora ultimato per fatto non imputabile allo stesso ovvero si sia chiuso con un diniego al trasferimento.
Successioni “mortis causa”: successione necessaria – diritti riservati ai legittimari – misura della quota di riserva – coniuge – diritto di abitazione e di uso sui mobili – successione necessaria – diritti del coniuge sulla casa familiare – valore – superamento della disponibile con eccedenza entro la quota di riserva – conseguenze – assorbimento della parte eccedente nella quota necessaria – conseguenze – concorso tra coniuge e pluralità di figli – entità della quota del coniuge – pari alle metà dell’asse.
La Corte di Cassazione ripete un principio fondamentale nell’ambito del calcolo della quota disponibile, in rapporto con i diritti di uso e abitazione spettanti al coniuge superstite sulla casa familiare: se il valore di tali diritti supera quello della quota disponibile, esso dovrà andare a occupare la quota di legittima, in modo tale che – tra i diritti di uso ed abitazione e gli altri beni editari – il coniuge superstite abbia un valore pari alla quota di legittima sommato a quello della quota disponibile. Secondo quanto dispone l’art. 540, comma 2, c.c. in tema di successione necessaria, qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile, ma l’eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, quest’ultimo, dopo avere prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, mantiene il diritto di avere in proprietà, nella qualità di legittimario, la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare. Pertanto, in caso di concorso del coniuge con più figli, la legittima complessiva del coniuge è pari alla metà dell’asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l’altra metà spetta ai figli in parti uguali.
Cassazione, sentenza 10 marzo 2023, n. 7128, sez. II civile
Diritto reale di abitazione: coniuge superstite – residenze alternative.
Al coniuge superstite spettano i diritti di uso e abitazione sulla casa familiare di proprietà del coniuge defunto: la Corte di Cassazione evidenzia il principio per cui tali diritti possono riguardare una sola abitazione. Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”, e cioè l’immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.