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martedì, Maggio 14, 2024

    Giuramento, Costituzione e Statuto della Compagnia di San Giorgio di Chieri 

    Questi testi, redatti in latino, si trovano nell’Archivio municipale di Chieri.

    Con il crescere della partecipazione popolare al governo delle città, furono poi tradotti in volgare.

    Vi presentiamo la versione in piemontese della formula del giuramento che i «rettori» della Società dovevano prestare e le prime righe dell’atto costitutivo dell’«hospicium» della Compagnia di S. Giorgio, la società che riuniva le forze popolari del Comune.

    Il termine «hospicium» nei secoli XIV-XV fu adoperato per indicare quei «consorzi» che raccoglievano diverse famiglie nobili, con torri-difesa in comune, vincolandole con statuti di obblighi, di doveri e di diritti. Nel comune di Chieri, di antiche origini nobiliari, assistiamo, nella evoluzione storica della sua società, alla nascita di un «hospicium» popolare o almeno non più strettamente nobiliare.

    Dopo i Sermoni Subalpini del XII secolo, i “Testi Chieresi”, costituiscono il più antico testo piemontese di cui si conosca con certezza la data di stesura (25/07/1321) e il luogo (Chieri).

    Ecco la trascrizione del testo del giuramento e delle prime righe della costituzione della Compagnia scritti nel piemontese dell’epoca con la traduzione in italiano.

    GIURAMENTO DA PRESTARSI DAI RETTORI

    DELLA COMPAGNIA DI S. GIORGIO DI CHIERI

    PIEMONTESE: Vos, domini rectores de la Compagnìa de messer seynt Georç e del povor de Cher, el vostr sarament sera tal: o jureray al seynt Dee wangere de reçer e de mantenir a bonna fay e sença engan ny dol le cosse, le persone e le rassoign de la Compagnìa de tuta vostra possença e força, juxta ij capitor e gly statut de la ditta compagnìa, e, manchant capitor o sea statut, second le bonne ussance aprovay; e, capitor o sea consuetuden mancant, second le lay romanne tant.

    E se dener o sea ceyns o rassoign de colla compagnìa perveran a le vostre magn, colle tagl cosse salveray e feray salver e varder; e cola tal monea e rassoign no laseray ocuper a gnunna perssona, né de colla feray alcun don. E colla compagnìa en reçement lassray second el mod e la forma de y capitor de colla compagnìa.

    ITALIANO: Voi, domini rectores della Compagnia di messer San Giorgio e del popolo di Chieri, il vostro giuramento sarà questo: lo giurerete sul Santo Vangelo di Dio di reggere e mantenere in buona fede e senza inganno né dolo le cose, le persone e le ragioni della Compagnia con tutto il vostro potere e forza, secondo i capitoli e gli statuti di detta compagnia, e, mancando capitoli e statuti, secondo le buone usanze approvate; e, capitoli o consuetudini mancando, soltanto secondo le leggi romane.

    E se denaro o censi (rendite) o ragioni (crediti) di quella compagnia perverranno alle vostre mani, quelle tali cose salvaguarderete e farete conservare e custodire; e quel denaro e crediti non lascerete usurpare da nessuna persona, né di quelli farete alcun dono. E lascerete quella compagnia nel suo reggimento secondo il modo e la forma dei capitoli di quella compagnia.

    COSTITUZIONE E STATUTO DELL’ “OSPIZIO”

    DELLA SOCIETÀ DI S. GIORGIO DEL POPOLO DI CHIERI

    PIEMONTESE: A lo nòm del Nòstr Segnor Yhesù Christ, amen. A l’an de la ssoa natività MCCCXXI, a la quarta indiçion, en saba a XXV di del meis de loign en lo pien e general consegl de la Compagnìa de messer saint Geòrç de Cher, a son de campanna e a vox de crior, en la chaxa de lo dit comun de Cher al mod uxà e congregà, el fu statuì e ordonà per col consegl e per gle consegler de lo dit consegl e per gle rezior de la dicta compagnìa, gle qual adonch lì eren en granda quantità e gnum de lor discrepant, fait apres solempn partì: che gly infrascript quatrcent homegn de la ditta compagnìa seen e debien esser perpetuarmeint e se debien nominer un hospicii, ço é hospicii de la Compagnìa de sein Geòrç.

    I quagl homegn debien e seen entegnù perpetuarmeint consegler a adrit e learmeint la ditta compagnìa e i consol e gli homegn de colla compagnia a bona fay, no declinand a alcunna voluntà se no a chunna utilità del corp de colla compagnia. (ecc.).

    ITALIANO: Al nome del Nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Nell’anno della sua natività 1321, nella quarta indizione(1), in sabato addì 25 del mese di luglio, nel plenario e generale consiglio della Compagnia di Messer San Giorgio di Chieri, a suono di campana e a voce di banditore, nella casa di detto comune di Chieri al modo usato e congregato, fu stabilito e ordinato da quel consiglio e dai consiglieri di detto consiglio e dai rettori della detta compagnia, i quali allora vi erano in gran quantità (in numero legale) e nessun di loro dissentendo, fatto dopo solenne partito (dopo maturo esame): che i sottoscritti quattrocento uomini della detta compagnia siano e debbano essere perpetuamente e debbano chiamarsi un ospizio, cioè ospizio della Compagnia di San Giorgio.

    I quali uomini debbano e siano tenuti perpetuamente a consigliare a dritto (in modo sagace) e lealmente la detta compagnia e i consoli e gli uomini (membri) di quella compagnia in buona fede, non piegandosi ad alcuna volontà se non a ogni utilità del corpo di quella compagnia. (ecc.).

    (1)  Periodo cronologico di 15 anni, adottato specialmente dal sec. IV in poi nei computi pubblici e privati per tutto il Medioevo

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    Michele Ponte
    Michele Ponte
    Nato a Torino. Lingua madre: Italiano; lingua padre: Piemontese. Mi interesso di letteratura e canzoni popolari del Piemonte. Ho realizzato alcuni Scartari (quaderni) intitolati: Spassgiade tra poesìe, canson e conte piemontèise (Passeggiate tra poesie, canzoni e racconti piemontesi) che sono stati presentati in varie occasioni con esecuzione dal vivo delle canzoni.

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